CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO PASSEGGERI E VEICOLI AL SEGUITO

Campania Regionale Marittima S.p.A.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

SOCIETÀ e/o VETTORE: CAREMAR, Campania Regionale Marittima S.p.A.

PASSEGGERO: qualsiasi persona che abbia stipulato un contratto di trasporto marittimo di persone e, per l’effetto, sia titolare di un titolo di viaggio emesso dal vettore attraverso i suoi canali di vendita.

VEICOLO AL SEGUITO: qualsiasi veicolo ad uso privato o pubblico, adibito al trasporto di persone o cose, viaggiante al seguito del passeggero.

BIGLIETTO: titolo di viaggio comprovante la conclusione del contratto di trasporto ovvero biglietto di passaggio ex art.396 del Codice della Navigazione. Il contratto di trasporto ha ad oggetto il trasporto marittimo di passeggeri, veicoli, bagagli, merce e animali al seguito, dal porto di partenza al porto di arrivo così come disciplinato dagli artt. 396 ss Cod.Nav. e dal Regolamento UE 1177/2010.

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Termini e Condizioni
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